Art. 5.
(Sanzioni).

      1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
      2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

 

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